Regolamento aree cinofile
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE ISTITUITE NELL’A.T.C. “SUBEQUANO”
Art. 1
L’area cinofila temporanea viene istituita dall’ATC ai sensi del co. 11 dell’art. 18 della L.R. n.10 del 28 gennaio 2004. E’ notificata all’Amministrazione Provinciale come indicato all’articolo 4 del regolamento regionale n. 2/1996, così come modificato dal regolamento regionale n. 1/1999. Le aree cinofile temporanee dell’ATC “Subequano” sono finalizzate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e sono disciplinate dal presente regolamento.
Art. 2
Nelle aree cinofile temporanee si effettueranno delle verifiche periodiche sulla consistenza della selvaggina, e se risulterà carente verranno effettuati ripopolamenti per il ripristino del numero ottimale di selvatici adottando opportune tecniche di monitoraggio faunistico attraverso appositi modelli di rilevamento.
Art. 3
I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta (per un massimo di sei soggetti), coppia o singoli. I cani da ferma per un massimo di tre.
Art. 4
L’attività d’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee disciplinate dal presente regolamento è consentito ai cacciatori iscritti e ammessi nella passata stagione venatoria all’ambito territoriale di caccia “Subequano”, nel rispetto dei tempi e delle norme previste dal presente regolamento di gestione.
Il canettiere o il proprietario è responsabile dei propri cani e li deve assistere costantemente; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose, causati dai cani condotti o dai conduttori, sono risarciti da questi ultimi. L’ATC “Subequano” è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall’attività d’addestramento e allenamento dei cani.
Sarà revocata l’autorizzazione d’addestramento a coloro che lasciano incustoditi i propri cani nella zona.
Art. 5
L’attività d’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee è consentito agli aventi diritto di cui all’art. 4 in possesso dei seguenti documenti:
- licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
- polizza assicurativa ex co. 1, lettera b), art. 19, L.R. 10/04;
- attestato di versamento della quota di partecipazione all’ATC Subequano per la passata stagione venatoria.
Art. 6
Nell’area cinofila possono essere effettuate gare o prove di lavoro cinofile, riconosciute dall’ENCI, su lepre e su selvaggina di montagna, organizzate dal Co.ges. in collaborazione con:
- gruppi cinofili;
- la FIDASC e le società sportive a questa affiliate;
- le associazioni venatorie;
previa immissione di un’adeguata quantità di selvaggina da parte del Co.ges. e dietro rimborso dell’Ente organizzatore, o direttamente effettuata da quest’ultimo.
Art. 7
L’attività di addestramento può essere sospesa in qualsiasi momento dal Co.ges. mediante comunicazione agli organi di stampa; l’attività è sospesa durante le prove di lavoro e durante le gare organizzate nelle aree cinofile.
L’addestramento è consentito nei periodi che vanno dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni anno, ad eccezione del periodo che va dal 15 maggio al 10 giugno, un’ora prima del sorgere del sole fino a un’ora dopo il tramonto; inoltre è vietato l’addestramento nei giorni di martedì e venerdì.
Art. 8
La vigilanza all’interno dell’area cinofila è affidata alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie volontarie e agli altri soggetti previsti dalla legge 157/92 e dalla L.R. 10/04.
Art. 9
Oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, chi commette infrazioni nelle aree cinofile temporanee dell’ATC, sarà espulso dall’addestramento per un periodo di tempo pari a trenta giorni; la sanzione si raddoppia in caso di recidiva.