VISTA
la L.R. Abruzzo 28/01/2004, n°10, che, all’art.31 (Funzioni e Compiti dei Comitati di Gestione degli A.T.C.), comma 2, lettera e), stabilisce che i Co.Ges. degli A.T.C. svolgono compiti di gestione faunistica e, alla successiva lettera f), che gli stessi Comitati, per consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica, hanno facoltà di istituire aree di rispetto con vincolo all’esercizio venatorio di tipo parziale o generali e di durata sufficiente;
RAVVISATO
il ricorrere delle predette condizioni;
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Subequano, nella riunione del 16/07/2026;
HA DELIBERATO
Che, limitatamente alla Stagione Venatoria 2026/’27 e fino al 30 settembre 2026 compreso, è interdetta qualsiasi forma di attività venatoria nel territorio dell’A.T.C dei comuni di Goriano Sicoli e Cocullo.; sono fatti salvi glI interventi straordinari di Controllo di alcune specie selvatiche e il normale esercizio della Caccia di Selezione per la specie cinghiale.